Cassazione sentenza n° 2157 depositata in cancelleria il 31 gennaio 2014
Partiamo dal concetto di servitù:
“Il diritto di servitù prediale è uno dei principali diritti reali di godimento su cosa altrui, definito dal legislatore come un peso imposto sopra un determinato fondo (detto “servente”) per l’utilità di un altro fondo (detto “dominante”), appartenente a un diverso proprietario (cfr. art. 1027 c.c.)”.
In parole semplici è un diritto reale di godimento su cose altrui.
La servitù di veduta è il diritto (diritto di veduta) del titolare di un fondo di affacciarsi e godere della vista o comunque, nel caso di edifici confinanti, di affacciarsi sul fondo del vicino senza incontrare, prima d’una certa distanza, ostacoli di sorta (art. 907 c.c.).
Diverso è il diritto di panorama connesso al diritto di guardare verso l’infinito (Cass. 27 febbraio 2012 n. 2973).
La servitù di panorama può essere acquisita anche per destinazione del padre di famiglia (art. 1061 c.c.), ossia per la presenza di opere permanenti lasciate dall’originario unico proprietario del fondo (Cass. 12 aprile 2006, n. 8572).
La veranda non costituisce aggravamento della servitù di veduta, ai sensi dell’art. 1067 c.c., perchè la copertura di una terrazza lascia inalterati i limiti della “ispezione” e dell’ “affaccio” sul fondo vicino (Cass. Sentenza n. 1899 del 21/02/1995) senza aggravare la servitù, anzi, limitandola alle sole finestre.
Riferimenti:
- art. 907 c.c.
- art. 1027 c.c.
- art. 1061 c.c.
- art. 1127 c.c.
- Cass. 21 febbraio 1995, n. 1899
- Cass. 22 ottobre 1997 n. 10370
- Cass. 12 aprile 2006, n. 8572
- Cass. 27 febbraio 2012, n. 2973
Fonte: Condominioweb.com
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