Cassazione, ordinanza 25766/13.
Il diritto del condomino di sopraelevare sorge solo nel momento in cui la stabilità strutturale dell’edificio in condizioni di quiete lo consente o, nelle zone sottoposte a rischio sismico, solo nel momento in cui la struttura del fabbricato è adeguata al grado di sismicità della zona e, perciò, è idonea a sopportare la sopraelevazione.
La Corte d’Appello ha ordinato di demolire la sopraelevazione realizzata, su un immobile. A questa sentenza i proprietari si sono opposti, ma l’opposizione alla Suprema Corte non ha fermato la demolizione in quanto non sono stati forniti i documenti idonei (CTU) a dimostrare che la struttura sottostante è adeguata a fronteggiare il rischio sismico.
Fonte: Lastampa.it
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