Cassazione sentenza n° 10250 del 20/10/1997,
“riconosciuta la servitù di panorama che conferisce al titolare la facoltà di inibire al vicino la possibilità di sopraelevare edifici che possano compromettere la visuale verso l’esterno”.
Siamo nel caso cosidetto di servitù negativa (un divieto anzichè una possibilità, art. 1079), ma facciamo un passo indietro.
Non esistono rifeimento normativi per esprimere il concetto di diritto di panorama, ma essendo materia di diritto, sono stati fissati alcuni principi.
Il panorama è un elemento accidentale dovuto alla posizione, all’esposizione e all’altezza, e può influire sul valore di un appartamento e anche di un intero condominio.
Il diritto al panorama non può essere conservato dalla costruzione di una palazzina se essa è edificata nel rispetto della legge, (art. 2043 c.c., danno ingiusto).
Diversamente, nel caso in cui un nuovo fabbricato sia edificato in violazione delle normative inerenti l’assetto del territorio,
viene originato un danno risarcibile in termini di deprezzamento commerciale dell’immobile.
il titolare della servitù di panorama può:
- far cessare gli eventuali impedimenti e turbative;
- richiedere la rimessione delle cose in ripristino, e il risarcimento del danno;
- essere costituita in virtù di contratto o testamento, non solo di un’opera visibile.
Riferimenti:
- art. 1079 c.c.
- art. 2043 c.c.
- Cass. 20/10/1997, n. 10250
Fonte: Lavorincasa.it
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