I criteri da considerare sono tre:
- la funzione del pilastro;
- chi lo utilizza;
- in quale misura viene utilizzato dai diversi proprietari.
Le spese per la manutenzione o per il rifacimento (intervento richiesto per la stabilità dell’edificio), devono essere ripartite in base alle quote dei partecipanti alla comunione in parti uguali, perchè i pilastri portanti servono pato a un piano quanto ad un’altro (art. 1101).
Riferimenti:
artt. 1123-1125- 1102-1103-1108-1117-1118 c.c.
Fonte: Lavorincasa.it
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