I Muri Maestri
Sostengono l’edificio (lo scheletro) e nel caso di costruzione in cemento armato, si riferiscono anche ai pannelli in muratura di mattoni o di altro materiale che riempiono i vani all’esterno (art. 1117).
“Non è permessa alcun tipo di azione da parte del singolo condòmino sui muri Maestri “.
I Muri Perimetrali
Non tutti i muri perimetrali (interni od esterni che siano) sono muri maestri. La distinzione è fondamentale in quanto a differenza del muro maestro, per i muri perimetrali che non fungono anche da sostegno, sono consentite opere anche a vantaggio di un solo condòmino (art. 1102 cod. civ.: apertura di finestre, l’allargamento di una finestra a porta-finestra , trasformazione di luce in veduta su un cortile comune, apertura di una porta ecc…)
I muri perimetrali possono essere usati dal singolo condòmino solo per il miglior godimento della parte di edificio di sua proprietà esclusiva, ma non possono essere utilizzati (senza il consenso di tutti i condomini) per l’utilità di altro immobile di sua esclusiva proprietà non facente parte del Condominio (l’esempio di due condomini adiacenti implica la servitù).
La giurisprudenza ha sancito che, “la comproprietà dei muri perimetrali (a prescindere dalla loro funzione di sostegno) si estende a tutti i condòmini”.
Fonte: Mondodiritto.it
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