Art. 5 del d.lgs n. 28/2010 il comma 1-bis, decreto del fared.l. n. 69/2013.
Per le controversie condominiali, è d’obbligo il tentativo di conciliazione da parte dell”amministratore che parteciperà al procedimento come esecutore della volontà dell’assemblea (con maggioranza di cui all’articolo 1136 c.c., 2° comma).
Con la stessa maggioranza, la mediazione viene approvata. Se non si raggiunge la maggioranza, la proposta di mediazione non è accettata” (art. 71-quater, terzo comma, disp att. c.c.).
Il paradosso:
- per promuovere l’azione legale: l’amministratore può agire senza autorizzazione dell’assemblea;
- per la mediazione: deve essere preventivamente autorizzato alla mediazione (passaggio obbligato).
Riassumendo, è corretta l’accettazione dell’assemblea della mediazione pattuita, meno, l’autorizzazione dell’amministratore alla procedura.
Riferimenti:
- Cass. 23 gennaio 2014 n. 1451;
- Corte Cost. n. 272/2012.
Fonte: Condominoweb.com
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