Cassazione Civile 9 agosto 2012, n.14346
L’Installare telecamere, è possibile a condizioni che venga inquadrato solo lo spazio di pertinenza dell’appartamento (porta di accesso della propria abitazione) escludendo dalla visuale ogni parte comune come pianerottolo e scale comuni.
Il condomio adotta in materia di videosorveglianza quanto dettato dall’Autorità in materia in data 29 aprile 2004, paragrafo 6.2.5, dal successivo del 8 aprile 2010 (par. 6.1.) e dal vademecum “Il Condominio e la privacy”.
L’articolo 1222 ter del codice civile prevede che le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti di videosorveglianza con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e la metà del valore dell’edificio (art. 1136).
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