Cassazione sentenza n. 6236 del 19 marzo 2014.
“L’azione legale di recupero del credito da parte del’amministratore nei confronti di un condòmino moroso, diviene obbligatoria trascorsi sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigile è compreso”.
Da qui se ne deduce che:
- non è necessaria l’approvazione dei conti da parte dell’assemblea. L’amministratore deve agire con una azione civile o con un decreto ingiuntivo semplice (provvisoriamente esecutivo).
- l’opposizione del condomino all’ art. 63 disp. att. c.c., non può appellarsi alla annullabilità o nullità della delibera condominiale di approvazione delle spese. La delibera dovrà essere impugnata separatamente.
Approfondimenti:
- Cass. 19 marzo 2014, n. 6436
- art. 1129
- art. 1137
FONTE: www.Condominioweb.com
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