Corte di Cassazione sentenza n. 4936 del 3 marzo 2014.
“La canna fumaria è un accessorio dell’ impianto stesso e non può essere considerato una costruzione e può ritenersi legittimamente installata, purché rispetti i presupposti ex articolo 1102 cod. civ.”.
Art. 1102 c.c.:
- [I] Ciascun partecipante puo’ servirsi della cosa comune, purche’ non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine puo’ apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
- [II] Il partecipante non puo’ estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.
riterrà l’istallazione legittima anche se posta in aderenza al muro perimetrale e a ridosso del terrazzo a livello di proprietà di un determinato condòmino.
Condizioni:
- l’installazione non alteri il decoro architettonico;
- non pregiudichi la salubrità dei condòmini.
Inoltre, nella sentenza è stato determinante il regolamento di condominio più che le norme dettate in materia di distanze legali e rapporti tra proprietà esclusive, distinte e contigue.
Approfondimenti:
- Cass. Sent. n. 2741 del 23/02/2012;
- Cass. Sent. n. 15394 del 01/12/2000.
FONTE: www.Condominioweb.com
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