Istallazione di una Canna Fumaria nel condominio

21 Marzo 2014

Corte di Cassazione sentenza n. 4936 del 3 marzo 2014.

“La canna fumaria è un accessorio dell’ impianto stesso e non può essere considerato una costruzione e può ritenersi legittimamente installata, purché rispetti i presupposti ex articolo 1102 cod. civ.”.

Art. 1102 c.c.:

  • [I] Ciascun partecipante puo’ servirsi della cosa comune, purche’ non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine puo’ apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
  • [II] Il partecipante non puo’ estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.

riterrà l’istallazione legittima anche se posta in aderenza al muro perimetrale e a ridosso del terrazzo a livello di proprietà di un determinato condòmino.

Condizioni:

  • l’installazione non alteri il decoro architettonico;
  • non pregiudichi la salubrità dei condòmini.

Inoltre, nella sentenza è stato determinante il regolamento di condominio più che le norme dettate in materia di distanze legali e rapporti tra proprietà esclusive, distinte e contigue.

Approfondimenti:

  • Cass. Sent. n. 2741 del 23/02/2012;
  • Cass. Sent. n. 15394 del  01/12/2000.

FONTE: www.Condominioweb.com

 

 

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