Modifica della destinazione d’uso dei beni condominiali, esempio e attenzione
Modifica della destinazione d’uso dei beni condominiali
Legge 11 dicembre 2012, n. 220, art. 117-ter c.c.:
Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l’assemblea, con un numero di voti che rappresenti i 4/5 dei partecipanti al condominio e i 4/5 del valore dell’edificio, può modificare la destinazione d’uso delle parti comuni.
Esempio
E’ legittima la trasformazione di una parte del giardino condominiale in parcheggio o in un parco giochi per bambini.
Attenzione
L’assemblea non può approvare le modificazioni delle destinazioni d’uso. Tali variazioni possono recare pregiudizio alla stabilità del fabbricato o possono alterare il decoro architettonico. Inoltre dovete tenere conto che le modifiche non possono contraddire quanto dettato dal regolamento contrattuale.
Clicca su una stella per valutarla!
Valutazione media 0 / 5. Numero voti: 0
No votes so far! Be the first to rate this post.