Art. 1127 del Codice Civile:
Il diritto di sopraelevazione spetta non solo al proprietario dell’ultimo piano ed al titolare esclusivo del lastrico solare, ma anche al proprietario esclusivo della terrazza che funge da copertura.
la sopraelevazione non è ammessa se:
– le condizioni statiche dell’edificio non lo consentono;
– i condomini con ragione si oppongono alla sopraelevazione;
– pregiudica l’aspetto architettonico dell’edificio;
– diminuisce in misura notevole l’aria o la luce dei piani sottostanti;
– chi effettua la sopraelevazione non intenda corrispondere agli altri condomini una congrua indennità.
Inoltre, secondo la Corte di Cassazione sent. 18 novembre 2011, n. 24327 e sent. 12 agosto 2011, n. 17284, “il diritto di sopraelevare è relativo allo spostare la copertura dell’edificio più in alto e non al semplice costruire sulla parte terminale dello stesso”.
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