Sentenza n.1985 del 27 settembre 2013
“L’autorizzazione del comune per l’istallazione di una canna fumaria non necessita del consenso dell’assemblea condominaile”.
La realizzazione della canna fumaria rientra nell’art. 1102 c.c., ovvero, modificazione della cosa comune, senza la necessità del consenso degli altri partecipanti alla comunione, a patto che non venga precluso agli altri condomini l’utilizzo di quella parte di bene comune e non ne venga alterata la normale destinazione attraverso l’intervento.
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