Nella ripartizione delle spese condominiali, diversi possono essere i tempi d’impugnazione

9 Marzo 2014

La Cassazione, sentenza n. 1439 depositata il 23 /1/2014,
La delibera assembleare per la ripartizione delle spese può avere tempi di impugnazione diversi a seconda se nel deliberare ci sia stata l’applicazione di un criterio errato o in deroga ai criteri legali. L’applicazione dei due vizi è rilevabile dal verbale.
  • Errore: Applicazione errata del piano di riparto delle spese da parte dell’Amministratore. La delibera è annullabile con le tempistiche dell’art. 1137. L’impugnazione va eseguita a pena di decadenza nel termine di trenta giorni e solo ad opera dei condomini assenti (30 gg dalla data di comunicazioneo) dissenzienti e non dagli astenuti.
  • Deroga: Applicazione in deroga, esempio, l’assemlea decide la ripartizione in parti uguali e non secondo i millesimi di proprietà senza il consenso di tutti i condòmini. La delibera è nulla, non può essere applicato l’art. 1137,  chiunque ha la facoltà di impugnazione e senza alcun limite di tempo.

Approfondimenti:

  • Cass. sentenza 09.08.2010 n° 18477
  • Cass. sentenza 02.08.2010 n° 17993
  • Cass. sentenza 22.07.2010 n° 17246
  • Cass. sentenza 09.06.2010 n° 13874
  • Cass. sentenza 04.06.2010 n° 13632
  • Cass. sentenza 19.03.2010 n° 6714

Fonte: Condominioweb.com

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