Art. 10, legge 27 luglio 1978, n. 392, “Legge sull’equo canone”.
Ci sono dei casi specifici in cui al proprietario si sostituisce al conduttore dell’appartamento. Nella normativa è disposto che:
“il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’appartamento locatogli, nelle delibere dell’assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento dell’aria. Egli ha inoltre diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni”.
aggoingiamo, visto che sono spese che gravano sul conduttore.
Fonte: legalepertutti.it
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