Nel caso di palazzine che necessitano di interventi distingiuamo la manutenzione ordinaria e quella straordinaria. La prima, con i relativi impegni di spesa, possono essere decisi dall’amministratore (art. 1130, primo comma n. 3, c.c.).Nell’ordinario troviamo casi come la sostituzione dei neon delle parti comuni. Le opere di manutenzione straordinaria, invece, devono essere deliberate dall’assemblea.
Per straordinarietà si intende una situazione non prevista in questi casi, ai sensi dell’art. 1135, primo comma n. 4, c.c., la decisione spetta all’assemblea dei condomini.
Il potere dell’amministratore di ordinare lavori straordinari è limitato ai casi in cui gli stessi rivestano il carattere d’urgenza (art. 1135, secondo comma, c.c.).
Il concetto di straordinarietà deve anche tenere conto della spesa che si andrà ad affrontare. La valutazione dell’entità della spesa occorrerà tenere presente anche il valore dello stabile.
Ai sensi dell’art. 1136, quarto comma, c.c. per le le riparazioni straordinarie di notevole entità è necessario che la deliberazione sia votata dalla maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresenti almeno 500 millesimi.
Per gli interventi ordinari invece, non è previsto un quorum, in seconda convocazione, sarà valida la delibera votata ad un terzo dei partecipanti al condominio, che rappresentino almeno un terzo dei millesimi.
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