Le Antenne dei Cellulari nella Riforma del condominio

7 Marzo 2014

 

L’installazione delle antenne della telefonia mobile negli spazi comuni condominiali o privati è un mezzo utilizzato per risolvere le carenze di fondi nelle casse dei condominii.

Parliamo dell’attuale banda 4G che per molti è una minaccia e per altri una opportunità. Il canone attualmente pattuito tra lìimpresa di telefona e il condominio ha una media che oscilla tra i 12-15mila euro annui, per 9 o 12 anni, ma ci sono divers casi dove si può arrivare anche a canoni da 80 mila euro.

Se il proprietario è unico, i problemi sono solo di tipo amministrativo, in quanto in base  al decreto legislativo n. 198/2002  l’installazione deve essere autorizzata dal Comune (oppure dalla Provincia o dalla Regione, secondo la zona di competenza), previo accertamento da parte della rispettiva agenzia Regionale Arpa e nel rispetto dei limiti delle emissioni elettromagnetiche.

Se una antenna viene istallata con l’autorizzazione dell’assemblea condominiale sul tetto della palazzina, si può incorrere ad una opporsizione solo se l’autorizzazione comunale rilasciata alla compagnia telefonica non risulta regolare o se l’impianto supera i limiti di emissioni elettromagnetiche previsti dal decreto ministeriale n. 381/1998 e dalla legge n. 36/2001.

Molto discussa è il quorum per il consenso dell’innovazione che dovrebbe essere a maggioranza dei condomini intervenuti in assemblea che rappresentino i due terzi dei millesimi, ma alcune sentenze parlano del consenso dell’unalimità (sentenza 12663 del 23 ottobre 2002, Tribunale di Milano).

L’attuale riforma 220/2012, fa però riferimento agli impianti fotovoltaici, un’innovazione in qualche modo assimilabile, per cui non è prevista l’unanimità.

Interessante questa sentenza del Tribunale di Piacenza del 13/2/1998, n. 51:

L’installazione di un ripetitore per telefonia cellulare su di un lastrico solare situato in un edificio condominiale non costituisce violazione dell’art. 1122 c.c. in quanto:

  • non sussiste alcun riscontro scientifico della pericolosità di tale impianto per la salute dei condomini;
  • la concessionaria del servizio di telefonia presenti all’autorità competente un progetto che attesti come l’impianto suddetto non arrechi danni alla statica dell’edificio.

Fonte: leggepertutti.it

 

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