Sentenza della Corte di Cassazione con sentenza n. 29451
“L’amministratore condominiale che non effettua il passaggio di consegne commette il reato di appropriazione indebita. Non ci può essere opposizione dell’amministratore dettato dalla mancanza di un profitto o dell’illegittimità della revoca.
Questo perchè, la mancata consegna può recare danni al condominio e all’amministratore entrante.
Fonte: Il sole 24 ore
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