Il condòmino apparente è quell’individuo che, anche se non è proprietario di un immobile di un condominio, si comporta come tale, esercitando il diritto di voto nelle assemblee. Succede quando la presenza di alcuni conduttori è talmente radicata da essere scambiati per proprietari, sia dal presidente che dall’amministratore, ma la Corte di Cassazione, sentenza n. 6187/94, ha determinato che:
“l’individuo leggittimato alle decisioni condominiali è solo il reale condomino”.
A chiarire eventuali fraintedimenti ci ha pensato anche la riforma 220/2012, art. 1130 comma 6:
“l’amministratore è tenuto a tenere aggiornato il registro dell’anagrafe condominiale”
La mancata attenzione e aggiornamento di questo registro può causare la revoca dell’amministratore per grave irregolarità.
Fonte: Diritto.it
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