Il Garante e la Privacy dei Condomini

24 Novembre 2013

Il Garante e la Privacy dei CondominiLa riservatezza nei rapporti condominiali non può essere usata come pretesto per limitare la trasparenza nella gestione condominiale. La garanzia della privacy nella vita condominiale ha assunto nel tempo sempre maggiore importanza e attenzione da parte del garante. Pensiamo alle comunicazioni ai condomini, all’assemblea, accesso agli archivi, i rapporti condomini/amministratore. Il condominio, in quanto titolare del trattamento, può trattare solo informazioni personali pertinenti e necessarie per la gestione e l’amministrazione delle parti comuni. Le informazioni possono riguardare sia tutto il condominio (dati relativi a consumi collettivi), sia i singoli partecipanti (dati anagrafici, indirizzi, quote millesimali).

I numeri di telefono possono essere trattati solo con il consenso degli interessati, a meno che compaiano già in elenchi telefonici pubblici. Per verificare l’esattezza degli importi dovuti, ciascun condòmino può essere informato, in sede di rendiconto annuale o su richiesta, delle somme dovute dagli altri e di eventuali inadempimenti. È invece vietata la diffusione di dati personali mediante l’affissione di avvisi di mora o di sollecitazioni di pagamento in spazi condominiali aperti al pubblico, nei quali è consentita solo l’affissione di avvisi generali (quali convocazioni di assemblea o comunicazioni urgenti). I dati sanitari possono essere trattati solo se indispensabili ai fini dell’amministrazione del condominio (come in caso di danni a persone anche diverse dai condomini, o per particolari deliberazioni, come nel caso dell’abbattimento delle cosiddette “barriere architettoniche”). La comunicazione di dati personali è consentita con il consenso o se ricorrono altri presupposti di legge. La partecipazione all’assemblea condominiale di estranei è consentita con l’assenso dei partecipanti e in casi previsti dalla legge, ad esempio può trattarsi di tecnici o consulenti chiamati ad intervenire su problemi all’ordine del giorno. È possibile videoregistrare l’assemblea solo con il consenso informato dei partecipanti. Per prevenire illecite comunicazioni e diffusioni di dati personali, l’amministratore deve adottare idonee misure di sicurezza previste dal Codice della privacy. L’amministratore può esercitare il diritto di accesso ai dati riferiti al condominio nel suo complesso (ad esempio alle informazione relative al consumo globale di energia ed acqua); il singolo condomino può sempre accedere ai dati che lo riguardano, rivolgendosi all’amministratore. Tali regole sono contenute nella Prescrizione del Garante del 18 maggio 2006, “Amministrazione dei condomìni”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3-7-2006.

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