All’art. 1117 c.c. : tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, quali il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i
muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili.
Le scale sono una parte comune del condominio, il sottoscala, invece, in assenza di specifiche disposizioni, è un’entità autonoma e per questo è da considerarsi una parte comune, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 28350 del 18 dicembre 2013.Se, diversamente, risulta una cessione (es. cessione delle scale al proprietario dell’ultimo piano) da atti d’acquisto e regolamento contrattuale, può essere di uso esclusivo.Quindi se la cessione della scala non implica la cessione del vano sottoscale, quanado quest’ultimo risulta di proprietà di un inquilino?[tw_list][tw_list_item item_title=”List Element” item_animation=”none” item_animation_offset=”” item_icon=”icon-ok”]da atti [/tw_list_item][/tw_list][tw_list][tw_list_item item_title=”List Element” item_animation=”none” item_animation_offset=”” item_icon=”icon-ok”]
se viene ceduto con l’ uniminità di tutti i condomini.[/tw_list_item][/tw_list]
Fonte: condominioweb.com
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