Cass. sent. n. 3221 depositata in cancelleria il 12 febbraio 2014.
Il condòmino che ha intrapreso la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea, non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente (art. 1134 c.c.).
Le spese urgenti sono quelle che non ammettono ritardo, in quanto lo stesso cagionerebbe un danno o un pericolo al condòmino, condominio e terzi. La valutazione del merito della spesa è presa dal giudice, e dalla recente sentenza si evince che la spesa oltre che urgente deve anche essere utile alle parti comuni al condominnio.
L’art. 1134 utilizzato per la deliberazione della sentenza, non è stato presa a caso, nella norma si legge:
“spese per la cosa comune”,
un richiamo chiaro all’utilità della cosa comune.
Riferimenti:
- Cass. 19 marzo 2012 n. 4330;
- Cass. 26 marzo 2001, n. 4364;
- Cass. 12 settembre 1980, n. 5256;
- Cass. 4 agosto 1997, n. 7181;
Fonte: Condominioweb.com
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