Con “Decreto del fare” (convertito dalla legge n. 98/2013), da settembre 2013 la mediazione in condominio è operativa per le cause condominiali (applicazione dell’art. 71 del c.c. della legge riforma n. 220/2012).
La domanda di mediazione deve essere presentata, presso un organismo di mediazione della circoscrizione del tribunale nella quale si trova il condominio a pena di inammissibilità. La durata è stabilita in un massimo di 3 mesi (prevista una proroga per la prima comparizione nel caso in cui non ci sia l’incarico dell’amministratore).
La proposta di mediazione deve essere approvata dall’assemblea con la maggioranza stabilita dall’articolo 1136, comma 2 (la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio).
Fonte: Altarex.com
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