Cass. 17 gennaio 2014, n. 872
L’istallazione di un ascensore è da considerarsi:
- un contratto di vendita (e non di appalto) quando, è lo stesso soggetto che fornisce la cosa e la posa in opera.
- diversamente parliamo di appalto (e non un contratto di compravendita) se l’attività di installazione da parte del soggetto incaricato (la messa in opera della cosa), risulta non collegabile alla sua produzione e vendita della stessa.
Non è sempre semplice individuare che tipo di contratto esiste tra amministratore e chi installa l’ascensore, ed è importante perchè diverse sono le norme che li regolano.
- Appalto: è regolato dagli articoli 1655 e seguenti del codice civile. L’appaltatore, che solitamente è un imprenditore, è tenuto ad organizzare i mezzi e a svolgere ogni attività necessaria alla realizzazione dell’opera dedotta in contratto, secondo le modalità pattuite.
- Compravendita, è un contratto disciplinato dagli art. dal 1470 fino al 1509 del codice civile. Il c.c. la chiama semplicemente vendita, ed è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.
Mettiamoli a confronto: nel contratto di appalto l’imprenditore organizza i mezzi per realizzare l’opera, nella compravendita viene fornita la cosa (l’ascensore). In entrambi i casi però si può arrivare alla realizzazione dell’opera quindi nell’appalto viene fornito anche la cosa e nella compravendita anche il mezzo.
Fonte: Condominioweb.com
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