Impugnazione delle delibere assembleari – dal vecchio alla riforma del condominio
“è inammissibile l’impugnazione di una deliberazione condominiale proposta con ricorso”.
L’applicazione del vecchio art. 1137 c.c., consentiva il termine “impugnazione delle deliberazioni”, e quel che derivava dal termine “ricorso” portando confusione a quel particolare atto processuale (si deposita prima della notifica, oppure all’istanza giudiziale?).
Con la riforma del condominio, viene eliminato il termine ricorso (art.1137, comma 2°), di modo che, l’impugnazione avvenga esclusivamente con atto di citazione.
“per impugnare una delibera assembleare si deve utilizzare l’atto di citazione, pena, l’inammissibilità della stessa”.
Riferimenti:
- Cass. sent. n. 1716 del 9 /3/1975;
- Cass.sent. n. 2081 del 27/2/1988;
- Cass.sent. n. 14560 del 30/7/2004
- Cass.sent. n. 2081/1988;
- Cass.sent. n. 1400 del 28 /5/2008;
- Cass.sent. n. 8491 del 14/04/2011;
- Cass.sent. n. 37 del 23 /1/2014;
- n. 56369/13 del 21 /10/2013;
- art. 1137 c.c.;
- art. 163 C.p.c.
Fonte: Condominioweb.com
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