“L’amministratore deve compiere tutti gli atti conservativi nel caso in cui l’edificio sia minacciato nel suo insieme, ovvero dalla sua stabilità, sicurezza o decoro”.
La norma è dettata dall’art. 113o comma 4, autorizza l’amministratore a compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti le parti comuni in rappresentanza dei condomini agendo in giudizio sia contro i condomini che terzi.
A rafforzare i poteri dell’amministratore è intervenuta la Corte di Appello con Sentenza n. 2689/2013, che attraverso un lungo dibattimento e precedenti sentenze ha messo definitivamente una pietra tombale iniziata nel 1992,
leggittimato l’amministratore ad intervenire su ogni abuso sulle parti comuni senza il necessario consenso dell’assemblea.
Fonte: http://www.ilsole24ore.com/st/nlprofessionisti/111205/i24pdf/0-DOSSIER-IMMOBILI-24-PLUS-LINK.PDF
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