l’Amministratore di Condominio è tenuto:
- a fornire ai condòmini che ne facciano richiesta, copia integrale degli atti e documenti bancari senza necessità di oscuramenti di dati realtivi a terzi;
- ad acquisire solo informazioni che consentono di identificare e contattare i proprietari, usufruttuari, conduttori o comodatari, chiedendo codice fiscale, residenza o domicilio, e i dati catastali dell’immobile.
l’Amministratore di Condominio, Non può invece chiedere:
- copia dell’atto di compravendita dell’immobile;
- informazioni relative alle condizioni di sicurezza dell’immobile.
Fonte: garanteprivacy.it
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