I chiarimenti del Garante della Privacy nei Condomini

5 Maggio 2014

 

l’Amministratore di Condominio è tenuto:

  •  a fornire ai condòmini che ne facciano richiesta,  copia integrale degli atti e documenti bancari senza necessità di oscuramenti di dati realtivi a terzi;
  • ad acquisire solo informazioni che consentono di identificare e contattare i proprietari, usufruttuari, conduttori o comodatari, chiedendo codice fiscale, residenza o domicilio, e i dati catastali dell’immobile.

l’Amministratore di Condominio, Non può invece chiedere:

  • copia dell’atto di compravendita dell’immobile;
  • informazioni relative alle condizioni di sicurezza dell’immobile.

 

Fonte: garanteprivacy.it

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