I chiarimenti del Garante della Privacy nei Condomini

5 Maggio 2014

 

l’Amministratore di Condominio è tenuto:

  •  a fornire ai condòmini che ne facciano richiesta,  copia integrale degli atti e documenti bancari senza necessità di oscuramenti di dati realtivi a terzi;
  • ad acquisire solo informazioni che consentono di identificare e contattare i proprietari, usufruttuari, conduttori o comodatari, chiedendo codice fiscale, residenza o domicilio, e i dati catastali dell’immobile.

l’Amministratore di Condominio, Non può invece chiedere:

  • copia dell’atto di compravendita dell’immobile;
  • informazioni relative alle condizioni di sicurezza dell’immobile.

 

Fonte: garanteprivacy.it

Clicca su una stella per valutarla!

Valutazione media 0 / 5. Numero voti: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Indice:

Contattaci

Hai domande? Scrivici senza impegno!

Condividi Questo Articolo

Condividi su facebook
Facebook
Condividi su twitter
Twitter
Condividi su linkedin
LinkedIn
Condividi su whatsapp
WhatsApp

Calcola Preventivo

Calcola un preventivo per conoscere le nostre tariffe.

Stima costi condominiali annuali: Calcola
Chiedimi
1
Posso aiutarti?
Sono il tuo assistente virtuale di Webcondomini!. Come posso aiutarti?
Verificato da MonsterInsights