Decreto Destinazione Italia, art. 1, comma 9, lett. a), b), c), d) ed e) del D.L. 145/2013 (novità per i Condomini)
Viene integrata la disciplina condominiale già emanata con L. 220/2012 (a causa di dubbi interpretativi sollevati dalle associazioni di categoria):
a) Formazione professionale degli amministratori di condominio art. 71 bis disp. att.
Previsto un regolamento ministeriale che stabilisca:
- i requisiti necessari per esercitare l’attività di formazione degli amministratori di condominio;
- i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione.
b) Modifiche all’art. 1120 c.c., disciplina delle innovazioni
Sono previste due diverse maggioranze in relazione alla tipologia dell’intervento:
- qualora l’innovazione sia diretta al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni, la maggioranza richiesta è quella degli intervenuti in assemblea ed almeno i due terzi del valore dell’edificio (5°comma dell’art. 1136 c.c.);
- qualora invece l’innovazione sia relativa a specifici interventi indicati in modo tassativo dall’art. 1120 comma 2, è richiesta la maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno la metà del valore dell’edificio (ovvero il minor quorum di cui all’art. 1136 comma 2).
c) Modifica dell’art. 1130 c.c.
Modifica alle attribuzioni dell’amministratore con la riduzione delle sue responsabilità. L’amministratore non è più obbligato a verificare le condizioni di sicurezza delle parti private dell’edificio.
d) Integrazione dell’art. 1135 c.c comma 4 (costituzione obbligatoria di un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori straordinari).
Viene rimesso alla decisione dell’assemblea se costituire il fondo speciale per i lavori straordinari in un’unica soluzione o se costituirlo mediante versamenti corrispondenti ai stati di avanzamento lavori previsti nel contratto di appalto stipulato con l’impresa e il condominio.
e) Integrazione dell’art. 70 disp. att. c.c. ( infrazioni al regolamento di condominio pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800)
Fonte: Lavoriincasa.it
Integranzione alla norma, l’irrogazione della sanzione e’ deliberata dall’assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del Codice.
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