L’amministratore deve agire con la diligenza del buon padre di famiglia e quindi stabilire orari di convocazione che possano venire incontro a tutte le esigenze dei condomini, ma dato che non sempre è facile far combaciare tutte le esigenze dei convocati e visto che non è presente nel codice civile un’articolo di riferimento, prendiamo quanto pronunciato dalla Cassazione il 22 gennaio 2000 n. 697:
[tw_list][tw_list_item item_title=”List Element” item_animation=”none” item_animation_offset=”” item_icon=”icon-ok”]“l’amministratore è libero di fissare l’ora di convocazione dell’assemblea. La convocazione dell’assemblea in ore notturne non rende impossibile la partecipazione. Chi non si presenta all’assemblea condominiale in prima convocazione perché ritiene che l’assemblea sarà tenuta in seconda convocazione lo fa a suo rischio” .[/tw_list_item][/tw_list]
[tw_list][tw_list_item item_title=”List Element” item_animation=”none” item_animation_offset=”” item_icon=”icon-ok”]“l’assemblea di prima convocazione deve avere un effettivo svolgimento, sia pure al solo fine della verifica della mancanza del numero legale dei partecipanti”.[/tw_list_item][/tw_list]
Se per gli orari non abbiamo una normativa di riferimento, esiste un obbligo temporale da rispettare tra la prima e la seconda convocazione, art. 1136, terzo comma, c.c.:
Se l’assemblea non si tiene in prima convocazione, si può tenere in seconda convocazione, dal giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima.
Art. 66, secondo comma :
“l’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima”, ovvero, alla stessa ora ma ad un’ora che sia posticipata (esempio 1° convocazione alle ore 20:00, la 2° convocazione deve essere successiva a tale orario).
Fonte: lavorincasa.it
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