Corte di Cassazione, sentenza n. 9526 del 30/04/2014
E’ possibile il distacco di un condòmino dall’impiato di riscaldamento senza l’autorizzazione o l’approvazione degli altri condomini se lo stesso non comporta una perdita di efficienza dell’impianto comune.
Ma è possibile che il condòmino che si è distaccato continui a pagare le spese di gestione e manutenzione dell’impianto comune ?
La risposta è si, se viene accertato che il condominio non ha ottenuto una diminuzione degli oneri dal servizio di riscaldamento comune successivamente al distacco.
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