Vicini rumorosi, vietato disturbare il giudice e l’amministratore

3 Gennaio 2020

Vicini rumorosi, vietato disturbare il giudice e l’amministratore

Ricorrere all’amministratore o alle vie legali in caso di vicini rumorosi è una parvenza di soluzione. L’amministratore potrebbe inasprire il rapporto come soggetto terzo arbitro e ammonitore. La legge richiede tempi lunghi, e comunque in entrambe i casi la situazione di vicinato è compromessa.

La soluzione?

Fin tanto che è possibile occorre persistere sulla strada della diplomazia e dell’accordo amichevole, il dialogo è la soluzione.

Rumori molesti

Stereo a tutto volume, hit parade del canto, pianoforti, urla a squarciagola, lavatrice e chi più ne ha più ne metta.

Affrontare il problema dei vicini rumorosi fa parte della vita in condominio, e gestire i rapporti di vicinato non sempre è facile.

La legge e il regolamento di condominio chiama i condomini al rispetto degli orari di riposo vietando rumori molesti e soglie di tolleranza. La soglia di tollerabilità è quando un rumore supera i 3,5 decibel. Questo è il valore di riferimento nelle cause in giudizio e che comunque va valutato caso per caso come conseguenza di un danno reale al disturbo. Infatti la soglia di tollerabilità è diversa in base al contesto nel quale ha luogo il rumore.

Il codice penale, articolo 659 comma 1, condanna chiunque rechi disturbo al riposo altrui.

Chiedere un intervento all’amministratore risolve il problema?

L’amministratore può richiamare il condomino verbalmente o per iscritto con il fine di far cessare il rumore molesto, ma è la soluzione?

NO …..

Quello che fa l’amministratore può essere fatto in maniera più efficacie dal condomino infastidito. Come? cordialmente chiede alla controparte se gentilmente può cessare un comportamento fastidioso. Se questo non ha effetto, come pensare che il richiamo di un amministratore possa far cessare il rumore molesto?

Nel caso può sortire l’effetto contrario ovvero il portare al di fuori delle proprie mura un problema. Il richiamo di tipo scolastico da parte dell’Amministratore non può che far irrigidire una situazione che non ha altra soluzione che il ricorso a un’azione legale.

Azione legale e perizia fonometrica

Premessa, l’onere delle prova spetta sempre a chi al molestato, e il giudice non accetterà come prova una testimonianza anche se di terzi. A questo punto occorre provare i rumori molesti fornendo il risultato di una perizia fonometrica. La perizia deve essere redatta da un tecnico specializzato. Non solo, occorre tenere conto di fattori come ubicazione dell’appartamento, orario dei rumori e durata.

Vinco la causa per rumori molesti

Verrà emanata una ordinanza con la quale si ordina l’immediata cessazione delle molestie acustiche. Questa ordinanza con la nuova normativa in vigore è assimilabile al reato di stalking. Il giudizio può chiedere il risarcimento del danno e l’insonorizzazione dell’appartamento.

FONTE: https://www.ilmessaggero.it/

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