Sentenza Cassazione n. 1581 del 17.02.2014
Il giudice, una volta accertata la morosità ai sensi dell’art. 63, comma 3, disp. att.ve c.c. , ovvero, in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, applica l’art. 700 c.p.c., e l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
Fonte: Sentenza Cassazione
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