Il proprietario di un immobile non si è attivato per rimuovere le cause del pericolo

15 Marzo 2014

Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 11129 del 07/03/2014
“Il reato previsto dall’art. 677 cod. pen., si realizza quando il proprietario non si è attivato per rimuovere le cause del pericolo accertato”

Nel caso specifico della sentenza, per  la caduta dell’intonaco dal solaio non è stato sufficiente da parte del proprietario attivarsi per eliminare il pericolo chiamando un geometra, ma doveva far in modo che quel genere di problema non si manifestasse affatto.

Infatti, gli obblighi di un proprietario di un immobile sono:

  • di vigilanza
  • di manutenzione

La mancata conoscenza da parte del proprietario sullo stato di pericolo in cui l’immobile versava non giustifica un eventuale reato, in quanto, è nella normale diligenza del proprietario di un immobile evitarne eventi che possano mettere le persone in pericolo.

Fonte: Sole 24 ore

 

 

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