L’art. 71-quater disp. att. c.c. introdotto dalla riforma, richiamandosi al primo comma dell’art. 5 del D. Lgs. 4/3/2010, n. 28, sancisce l’obbligo, prima d’intraprendere un’azione giudiziaria in materia condominiale, di esperire il tentativo di conciliazione presso un organismo di mediazione ubicato nel circondario del Tribunale in cui è ubicato il condominio. Senonché la Corte Costituzionale, con sentenza n. 272 del 24/10/2012, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di detta norma, vanificando così la portata del suddetto articolo. Il che non esclude, tuttavia, che in caso di controversia i contendenti, prima di adire l’Autorità Giudiziaria, possano, d’accordo fra loro, ricorrere al procedimento di mediazione.
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