I locali di portineria nel condominio sono necessariamente parti comuni ?

17 Marzo 2014

L’art. 1117 n. 2 c.c. ci indica una serie di locali che si presumono comuni. Sono quelle parti che hanno una specifica destinazione che si evince oltre che dalla destinazione strutturale anche da quanto stabilito dal regolamento di condominio.

Affermare automaticamente che una proprietà è comune al condominio non è corretto. Cosa succede quando cessa la destinazione principale ?

I locali di portineria, contrariamente ai beni elencati dal primo e dal terzo comma dell’articolo 1117, non è detto che rientrino tra le parti comuni del fabbricato, in quanto la loro destinazione al servizio collettivo dei condomini non si pone in termini di assoluta necessità.
Infatti, la giurisprudenza della Cassazione ci ha più volte indicato che questa considerazione deve discendere da un’analisi degli atti d’acquisto al fine di comprendere la destinazione che si è inteso dare a determinati locali in sede di costituzione del condominio.
Approfondimenti:

  • Cass. civ. n. 6474 del  25.3.2005, ;
  • Cass. civ. n. 4435 del 27.3.2001;
  • Cass. civ. n. 11996 del 1998.

FONTE: www.Condominioweb.com

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