Partiamo dalla ritenuta d’acconto.
Ritenuta del 20% art. 25 del DPR 600/73:
Se la prestazione di lavoro occasionale è svolta nei confronti di imprese individuali, società ed enti di ogni tipo, professionisti o amministratori di condominio la ritenute d’acconto è pari al 20% dei compensi, sulla ricevuta deve essere applica la marca da bollo da 1,81 euro se l’importo della ricevuta è superiore a 77,47 euro.
– per prestazioni occasionali rese da PROFESSIONISTI la ritenuta è del 20%.
Ritenuta4% La ritenuta del 4% interessa le prestazioni d’opera rese da attività non abituali ovvero da prestatori d’opera da NON professionisti.
– per prestazioni occasionali rese da soggetti NON professionisti la ritenuta è del 4%
La domanda che ci interessa è:
Pensiamo al giardiniere all’amministratore ecc…., le professioni che ruotano intorno all’amministrazione di condominio posso effettuare una prestazione occasionale?
Torniamo alle definizioni:
Il lavoro occasionale è una relazione occupazionale con il datore, senza vincoli di orario, che non può superare la durata di un mese (30 giorni) con compenso annuo non oltre i 5.000 euro. Non è vincolante da un accordo contrattuale tra le parti ma esclude i dipendenti pubblici; gli iscritti agli albi; ecc..
Ne risulta che:
– dato che alcuni servizi resi ai Condomini non sono occasionali, non possono configurarsi come prestazione occasionale a meno che non siamo in presenza di prestazioni derivate da eventi straordinari.
Esempio di ritenuta 4%: la realizzazione di un sito web condominiale da parte di un non professionista
Fonte: condominioweb.com
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