Corte di Cassazione n. 25371 del 12 novembre 2013
“Il protesto è un’operazione con la quale si rende esecutivo un titolo cambiario (assegno, cambiale, vaglia cambiario) che prevedeva il pagamento a favore di un creditore ad una data prefissata. La banca creditrice consegna il titolo cambiario ad un notaio od ufficiale giudiziario, il quale si reca presso il domicilio del debitore per chiedere il pagamento del titolo non coperto e, a fronte della mancata riscossione, redige la levata del protesto, rendendo così il titolo esecutivo; il protestato che continua a non pagare subirà quindi il precetto e poi il pignoramento”.
Se un amministratore di condominio emette un assegno protestao, la giurisprudenza può equipararlo a quello emesso da un amministratore di una società di capitale (es. srl).
Perciò, anche l’amministratore del condominio può essere protestato unitamente al condominio.
Riferimenti normativi:
- ex art. 62 l. ass.;
- l’art. 14 del r.d. n. 1736 del 1933;
- Trib. Firenze 25.3.1997;
- Cass. 31.3.2008, n. 11049.
Fonte: Tecnici24.ilsole24ore.com
Clicca su una stella per valutarla!
Valutazione media 0 / 5. Numero voti: 0
No votes so far! Be the first to rate this post.