Corte di Cassazione Sentenza n. 8782 del 10 aprile 2013
Rilevante al fine del calcolo è l’approvazione da parte dell’assemblea della spesa, in quanto un eventuale debito condominiale segue l’immobile, quindi chi acquista, diventa debitore. Occorre distinguere:
- ambito temporale;
- lavori ordinari ;
- lavori straordinari.
Art. 63 comma IV, dis. att. att.
“l’acquirente può essere costretto dall’amministratore a pagare gli oneri condominiali non versati dal precedente proprietario, poiché chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, insieme a quest’ultimo, a versare al condominio i contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.”
Le parti, in deroga alla legge, possono stabilire che il debito sia a carico dell’acquirente.
Fonte: supermoney.eu
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