Condominio – Centralizzata (secondo e terzo comma art. 1120 c.c.)

19 Novembre 2013

L’installazione di un impianto centralizzato per la ricezione radio-televisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, può essere deliberata, purché venga rispettata la normativa di settore, con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza di almeno  500/1.000. L’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea entro 30 giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all’adozione delle delibera di cui sopra.  La richiesta deve contenere l’indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l’amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni.

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