Sentenza Cass. civ., Sez. II, 09/06/2010, n. 13874
Considerato che i cortili comuni, hanno come finalità quella di dare aria e luce agli immobili circostanti, è facoltà dei condòmini di praticare aperture che consentano di ricevere, aria e luce dal cortile comune o di affacciarsi sullo stesso, senza incontrare le limitazioni prescritte, in materia di luci e vedute, a tutela dei proprietari degli immobili di proprietà esclusiva.
Occorre solo verificare se l’uso della cosa comune sia avvenuto nel rispetto dei limiti stabiliti dal citato art. 1102 c.c., e, quindi, se non ne sia stata alterata la destinazione e sia stato consentito agli altri condomini di farne parimenti uso secondo i loro diritti:
“una volta accertato che l’uso del bene comune sia risultato conforme a tali parametri deve, perciò, escludersi che si sia potuta configurare un’innovazione vietata”.
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