Condominio – Amministratore Norma Transitoria

19 Novembre 2013

a quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell’arco dei tre anni precedenti la data di entrata in vigore della legge, è consentito lo svolgimento dell’attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g), fermo restando  l’obbligo di formazione periodica.

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