Corte di Cassazione sentenza n. 4075 del 20 febbraio 2014.
“Il contratto di locazione transitoria, con durata da 1 a 18 mesi, se stipulati senza le condizioni previste dalla legge (n. 431/98), sono convertibili in contratti 4+4”.
La legge n. 431 (artt. 2,3 e 4) prevede tre tipologie contrattuali:
- Contratto ordinario a canone libero, anni 4+4;
- Contratto parzialmente concertato, anni 3+2;
- Contratto di locazione transitoria (d.m. 30 dicembre 2002) e per studenti universitari.
Nel caso dei contratti transitori se la stessa transitorietà non è motivata (allegata al contratto), il contratto è considerato un contratto ordinario libero 4+4.
Un contratto di natura transitoria valido deve avere:
- clausola contrattuale che specifichi l’esigenza di transitorietà del locatore e/o del conduttore;
- l’allegazione, al contratto della documentazione che prova l’esigenza della transitorietà;
- lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine.
FONTE: www.Condominioweb.com
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