Sentenza della Cassazione penale n. 1447 dell 15 gennaio 2014:
non è sufficiente che il disturbo sia recato solo all’inquilino del Condominio più prossimo alla vicinanza del bar (o altra attività Commerciale), quindi, “l’art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) è applicabile se si dimostra che il bar rechi disturbo a un numero di persone indeterminato tale da configurare la lesa tranquillità della quiete pubblica, art. 42 c.p. (Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale, responsabilità obiettiva)”
In sintesi, la responsabilità del bar, come ogni altra attività Commerciale, che rechi disturbo alla quiete pubblica, “non è sufficiente che il danno sia accertato solo per i vicini del piano di sopra”.
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