Art. 1137 c.c.: Soggetti legittimati ad impugnare la delibera: condomini assenti e dissenzienti, nonché i condomini che si sono astenuti dal voto.
Questi soggetti possono impugnare le delibere, l’impugnazione va proposta all’autorità giudiziaria competente nel termine perentorio di 30 giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
Nel caso in cui l’Assemblea Condominiale, delibera una variazione all’ordine del giorno non può essere impugnata se:
La delibera è conforme all’intenzione di voto manifestata in assemblea e se la contestazione è inerente esclusivamente al solo contenuto della dichiarazione di voto (difetto di legittimazione ex art. 1137 c.c).
Diverso è il caso in cui il ricorso per una specifica contestazione in ordine alla decisione dell’assemblea. Tribunale di Roma, sentenza n. 28 del 4 gennaio 2013.
Fonte: dirittierisposte.it
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