Condominio – Regolamento Edilizio del Comune di Milano Art. 29

9 Gennaio 2013

Locali seminterrati e sotterranei

  1. I locali seminterrati e sotterranei non possono in ogni caso essere adibiti ad abitazione.
  2. I locali seminterrati costituiscono spazi agibili quando possiedano tutti i seguenti requisiti:
    a) altezza e superficie minima utile secondo gli indici previsti (Art. 6 DPR 303/56 come modificato dall’art. 33 del Dlgs 626/94 e Art. 34 Regolamento Edilizio del Comune di Milano) per le specifiche destinazioni;
    b) vespaio aerato di m. 0,50 di altezza ed intercapedine, pavimento unito ed impermeabile, muri protetti efficacemente contro l’umidità del terreno, resistenza termica conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia, rispetto degli indici di fonoisolamento di cui alle norme vigenti;
    c) aeroilluminazione naturale diretta come previsto nel capo 4 del presente titolo o condizionamento e illuminazione artificiale (Regolamento Edilizio del Comune di Milano Art. 40, Art. 43 e Art. 44 – DPR 303/56 Art. 9 e Art. 10);
    d) scarico regolamentare delle acque mediante valvole antirigurgito, pompe di sollevamento o mezzi analoghi;
    e) idonee canne di ventilazione sfocianti oltre il tetto.
    Fatte salve le particolari normative vigenti per le specifiche destinazioni, detti locali possono essere destinati ad usi che comportino permanenza di persone quali: servizi igienici, magazzini di vendita, uffici, mense, cucine per attività ricettive, esercizi pubblici, ambulatori, laboratori artigianali.
  3. I locali sotterranei costituiscono spazi agibili quando possiedano tutti i requisiti di cui al comma 2. I locali sotterranei possono essere destinati agli usi di cui al medesimo comma 2, con esclusione delle attività di cucina. La destinazione dei locali sotterranei ad attività lavorative è subordinata a specifico atto di deroga dell’Autorità sanitaria.
  4. I locali seminterrati e sotterranei privi dei requisiti di cui al comma 2 non costituiscono spazi agibili e possono essere adibiti a locali accessori quali depositi, archivi, lavanderie nonché – nei limiti di cui all’articolo 10.4 (del RE) – servizi igienici. Se condominiali, i locali seminterrati e sotterranei sono accessibili dal vano scala comune; se privati sono accessibili da scala interna all’unità di pertinenza attraverso disimpegno chiuso, solo nel caso in cui non siano forniti di impianto di riscaldamento. Essi possono essere dotati di impianto elettrico e impianto di riscaldamento.

Fonte: comune.milano.it

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