Sentenza Cassazione n° 54 del 3/01/2014.
“un’area condominiale destinata a prato, non può essere convertita all’apertura di un accesso per i veicoli, perchè ne compromette la natura”.
La modifica rientrerà tra le facoltà previste dall’articolo 1102 del Codice civile – nuove servitù sulle parti comuni.
Se la trasformazione da pedonale a carrabile non incide sulla parte comune non ci sono problemi, diversamente, rientrebbe in una innovazione vietata.
Questo caso si presenta spesso nelle trasformazioni di fondi commerciali in autorimesse.
Fonte: Legislazionetecnica.it
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