Il rapporto tra amministratore e condominio è sancito dall’art. 1129 e 1131 dell’attuale riforma. In questo contesto l’amministratore ha pieni poteri nel legittimare il rispetto del regolamento di Condominio e delle parti comuni. La domanda è dove si ferma la competenza giudiziale dell’amministratore nella gestione condominiale attiva e passiva?
“L’amministratore nelle azioni attive e passive può agire nei limiti dei poteri demandati dall’assemblea o essere chiamato previa delibera di autorizzazione assembleare”.
Se agisce in ambiti non ricompresi nell’art. 1130 c.c. queste devono essere dichiarate inammissibili.
Fonte: confedilizia.it
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