Cassazione sentenza 4799 del 2013
Ii principi generali sull’assicurazione per la responsabilità civile nei condomini, art. 1917 c.c., consentono di distinguere soltanto i fatti colposi, di norma assicurati, dai fatti dolosi, di norma esclusi.
Non sono consentite ulteriori distinzioni, specificamente tra le diverse forme di colpa.
“L’assicurazione per la responsabilità civile, non si estende ai fatti colposi in mancanza di espresse clausole. Se il danno non può essere ricondotto al fatto accidentale (caso fortuito o forza maggiore), ma sarebbe stata conseguenza di una condotta omissiva si può ipotizzare un comportamento colposo significativo”.
Rifeimenti:
- Cass. Sent. 4118/95, 752/2000
- Cass. Sent.5273/2008 e 7766/2010
Fonte: Condominioweb.com
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