2) approvazione preventivo;
3) sua eventuale revoca e nuova nomina.
Se gli argomenti proposti da inserire in assemblea orinaria non sono inerenti, l’amministratore è tenuto a convocare un’apposita assemblea (cfr. art. 1120, terzo comma, c.c.).
L’Assemblea straordinaria è convoca dall’amministratore quando almeno due condomini che rappresentino 1/6 del valore dell’edificio ne facciano richiesta. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.
Riassumendo: La richiesta del singolo condomino non è vincolante per l’inserimento di un ordine del giorno, a meno che non riguardi una irregolarità nella gestione del condominio, ma, è una regola non scritta di buona gestione, che l’amministratore come rappresentante del condominio e dei condòmini possa dare a tutti la possibilità di esprimersi.
Fonte: lavorincasa.it
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