Un amministratore condominiale è un professionista serio e come tale per la sua professione richiede un congruo compenso. Diversamente i professionisti non seri e truffaldini sono quelli che presentano parcelle a prezzi stracciati e poi ci si stupisce se scappano con tutta la cassa.
Queste persone disoneste sanno benissimo che difficilmente il condominio intraprenderà un’azione legale, in quanto, la possibilità di recuperare il maltolto e quasi nella sfera dell’impossibilità (per non parlare delle spese di un’eventuale azione legale).
Nei rari casi in cui l’amministratore dovesse arrivare in giudizio, probabilmente se la caverà senza un giorno di carcere.
Tutelare il condominio in 3 passi:
1) subordinare l’elezione dell’amministratore alla polizza assicurativa così come previsto dalla riforma condominiale (art. 1129 comma 3), ed estendendo la richiesta anche al dolo (responsabilità civile e fideiussoria per frode), si sposterebbe il controllo e la trasparenza dell’attività di quell’amministratore dal condominio, all’assicurazione;
2) Per un controllo dell’attività dell’amministratore è utile attuare quanto previsto dall’art. 71 disp. att. codice civile, ovvero, il controllo di documenti e conti via telematica da parte del condomino;
3) Un’altro importante strumento è la revisione contabile e la nomina di un consiglio di condominio, art. 1130 bis.
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