Al fine di mettere in sicurezza il tetto di un condominio e i condòmini che vi accedono, l’amministratore dovrebbe intervenire sull’inadeguatezza di sistemi di sicurezza ?
Per quanto riguarda l’amministratore, come responsabile dell’amministrazione condominiale è tenuto a garantire ai lavoratori che operano nel condominio, un ambiente di lavoro privo di rischio (Corte di Cassazione con Sentenza nr, 42465/2010). Ne deriva che, occorrerà installare:
[tw_list][tw_list_item item_title=”List Element” item_animation=”none” item_animation_offset=”” item_icon=”icon-ok”]parapetti permanenti: non sono obbligatori ma esiste una norma per le coperture di edifici quando ci sono:[/tw_list_item][/tw_list]
· interventi di nuova costruzione;
· interventi riguardanti esterno (pareti esterne e/o coperture condominiali)
Si può evitare l’installazione dei sistemi anticaduta permanenti se la copertura ha un’altezza inferiore ai 2 metri, ed è circoscritta da un parapetto permanente di altezza almeno 1 metro.
LINK: http://www.asppi.bo.it/assets/rer-ai-dispositivi-contro-cadute-dall-alto.pdf
[tw_list][tw_list_item item_title=”List Element” item_animation=”none” item_animation_offset=”” item_icon=”icon-ok”]istallazione di linee vita: sui tetti dei condomini non è obbligatoria ma solo consigliata. Di fatto è una fune di acciaio collegata a due torrette metalliche, alla quale il lavoratore dovrebbe attaccarsi con moschettone e imbragatura per poter lavorare in sicurezza. L’istallazione è obbligatoria per le nuove costruzioni[/tw_list_item][/tw_list]
Fonte: tutelati.it
Fonte: asppi.bo.it
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